Il CTU svolge il ruolo di ausiliario del giudice ogniqualvolta quest’ultimo è chiamato ad occuparsi di una materia per la quale sono richieste particolari cognizioni tecniche. Nel processo penale, tale professionista assume il nome di Perito d’Ufficio.

La riforma della procedura civile ( c.d. Riforma Cartabia-D.Lgs.10 ottobre 2022 n. 149) ed il successivo Decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109, hanno molto innovato la struttura e la disciplina dell’Albo CTU e conseguentemente i requisiti che i professionisti devono avere per potersi iscrivere e rimanere iscritti all’Albo CTU

Art. 4 D.M. 109/2023 Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici.

Ai sensi dell'art. 15 disp.att.c.p.c. / art. 69 disp.att.c.p.p .possono essere iscritti nell'albo coloro che: a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti; c) sono di condotta morale specchiata; d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse; e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.

Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei CTU e Periti– art. 13 disp.att.c.p.c.- e i dati degli Albi locali confluiscono in un elenco nazionale dei CTU istituito presso il Ministero della Giustizia , suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria.

L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un Professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dall'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici

L'albo è permanente. Ogni due anni anni il comitato  deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

DOMANDA D'ISCRIZIONE

La domanda si può presentare esclusivamente per via telematica sul portale del Ministero della Giustizia e in essa saranno indicati mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità:

a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione;
b) le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
e) il curriculum scientifico;
f) l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto;
g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate;
h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;
i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
m) l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;
n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale;
o) l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;
5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica

Per la presentazione della domanda è richiesto il pagamento telematico del bollo di importo di € 16,00. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Comitato, l’interessato dovrà effettuare il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari ad € 168,00. Nel caso in cui si intenda effettuare l’iscrizione per entrambi gli albi, dovranno essere presentate due diverse domande per ciascun albo con conseguente pagamento per ciascuna domanda dell’importo di € 16,00 e di € 168,00.

Solo per i CTU, ogni anno, sono previste due finestre temporali per le nuove iscrizioni dal 1 marzo al 30 aprile e dal 1 settembre al 31 ottobre . Per i Periti non sono previste specifiche finestre temporali per le nuove iscrizioni.