LE STP (Società tra professionisti)

Ai sensi dell’art. 10 commi da 3 a 11 della legge n. 183/2011, modificata dal successivo Decreto sulle Liberalizzazioni n.1/2012 convertito dalla L. 27 del 24-03-2012, è stata introdotta nel nostro ordinamento la facoltà per i Professionisti iscritti in Ordini o Collegi di costituire società per l’esercizio delle proprie attività, ossia nelle  forme della società semplice, della società di persone (s.n.c., s.a.s) e di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a) e delle cooperative.

La novità delle nuove STP è costituita dalla possibilità di prevedere la presenza di soci investitori non professionisti (persone fisiche o giuridiche), quindi è possibile far coesistere nella stessa struttura (dotata di una propria soggettività giuridica) professioni diverse e soggetti non professionisti.

La STP non è da confondere con le associazioni di Professionisti, in quanto la STP è un’entità assestante e risponde come società delle proprie azioni mentre per gli studi associati ne rispondono i Professionisti che lo formano.

 Principali criteri e caratteristiche per le STP: 

  • La costituzione delle STP deve avvenire secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile ( le soc. cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a 3 nel caso di multidisciplinari).
  • La dicitura STP deve comparire obbligatoriamente nella denominazione sociale
  • L’atto costitutivo della società deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci iscritti ad albi, va precisato che al socio non è preclusa la possibilità di esercitare contemporaneamente la stessa attività in forma individuale (in quanto in caso di provvedimento disciplinare di sospensione nei confronti della società si rifletterebbe in maniera illegittima nei confronti dei suoi soci)
  • Ammissione di soci iscritti ad Albi Collegi od Ordini in qualità di soci anche in differenti sezioni e l’ammissione di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o di investimento
  • La partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi. Lo Statuto deve prevedere espressamente che il venir meno di tale condizione determina una causa di scioglimento della società se entro sei mesi dall’evento – termine perentorio – non viene ristabilita la maggioranza di soci professionisti
  • L’obbligo di definire le modalità per l’esecuzione dell’incarico professionale (conferito alla società) solo dai soci in possesso dei requisiti abilitativi. Il cliente sceglie il professionista, o in mancanza, la società comunica per iscritto il socio designato, assicurando la responsabilità personale della prestazione
  • L’ obbligo di polizza assicurativa RC professionale per i rischi derivanti dall’attività dei soci, in aggiunta a quelle personali dei singoli professionisti. Tale polizza è requisito necessario per l’iscrizione all’albo e deve garantire la copertura dei danni causati ai clienti.
  • La partecipazione a una Società tra Professionisti incompatibile con la partecipazione a qualsiasi altra STP
  • E’ possibile costituire una STP per l’esercizio di più attività professionali (società multidisciplinari o unipersonali)

Le STP multidisciplinari per poter operare devono essere iscritte nell’ apposita sezione speciale degli Albi Professionale presso gli Ordini o Collegi di appartenenza dei soci Professionisti relativi all’attività prevalente nello Statuto o nell’atto costitutivo e presso il proprio Ente Previdenziale. (attività prevalente e cd ateco)

Si precisa che la STP risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’Ordine o Collegio di appartenenza; se la violazione deontologica commessa dal socio iscritto ad un Ordine o Collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.