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Nuove direttive sul praticantato, secondo quanto disposto dall’art. 2 della Legge 7 marzo 1985 n. 75 approvato con delibera del Consiglio Nazionale in data 17 settembre 2014 e modificate con delibera del 12 maggio 2015. 

MODIFICA DURATA DEL PRATICANTATO E DELL’ ATTIVITÁ TECNICA SUBORDINATA

La legge 24 marzo 2012 n. 27, all’art. 9 “Disposizioni sulle professioni regolamentate” stabilisce che “la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a 18 mesi”.

Tale disposizione, in vigore dal 25 marzo 2012, modifica parzialmente la legge n. 75/1985, in particolare l’art. 8 che stabilisce la durata della pratica e dell’attività tecnica subordinata.

Il Consiglio Nazionale Geometri ha pertanto stabilito di ritenere valido per l’ammissione agli esami di abilitazione il periodo di almeno 18 mesi di pratica professionale o di attività tecnica subordinata, da valutare con le modalità previste dalle direttive sul praticantato attualmente in vigore.

Si evidenzia che la norma va applicata anche ai percorsi di praticantato e di attività tecnica subordinata attualmente in corso di svolgimento che in ottemperanza alla Legge sopra menzionata, NON POTRANNO PROTRARSI oltre il termine stabilito dei 18 mesi.

 

 

Esami di Stato

Ordinanza Ministeriale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale n. 27 del 5 aprile 2022

 

Scarica le istruzioni e il modello di domanda

 

• La domanda deve essere trascritta su carta legale ( € 16,00).

• La domanda deve essere inviata al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di La Spezia. Entro e non oltre il 5 maggio 2022

Con le seguenti modalità:
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
 
tramite PEC : segreteria@collegio.geometri.sp.it

Temi d’esame

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