Il CTU svolge il ruolo di ausiliario del giudice ogniqualvolta quest’ultimo è chiamato ad occuparsi di una materia per la quale sono richieste particolari cognizioni tecniche. Nel processo penale, tale professionista assume il nome di Perito d’Ufficio.
La riforma della procedura civile ( c.d. Riforma Cartabia-D.Lgs.10 ottobre 2022 n. 149) ed il successivo Decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109, hanno molto innovato la struttura e la disciplina dell’Albo CTU e conseguentemente i requisiti che i professionisti devono avere per potersi iscrivere e rimanere iscritti all’Albo CTU
Art. 4 D.M. 109/2023 Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici.
Ai sensi dell'art. 15 disp.att.c.p.c. / art. 69 disp.att.c.p.p .possono essere iscritti nell'albo coloro che: a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti; c) sono di condotta morale specchiata; d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse; e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.
Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei CTU e Periti– art. 13 disp.att.c.p.c.- e i dati degli Albi locali confluiscono in un elenco nazionale dei CTU istituito presso il Ministero della Giustizia , suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria.
L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un Professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dall'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici
L'albo è permanente. Ogni due anni anni il comitato deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
DOMANDA D'ISCRIZIONE
La domanda si può presentare esclusivamente per via telematica sul portale del Ministero della Giustizia e in essa saranno indicati mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità:
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;
5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica
Per la presentazione della domanda è richiesto il pagamento telematico del bollo di importo di € 16,00. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Comitato, l’interessato dovrà effettuare il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari ad € 168,00. Nel caso in cui si intenda effettuare l’iscrizione per entrambi gli albi, dovranno essere presentate due diverse domande per ciascun albo con conseguente pagamento per ciascuna domanda dell’importo di € 16,00 e di € 168,00.
Solo per i CTU, ogni anno, sono previste due finestre temporali per le nuove iscrizioni dal 1 marzo al 30 aprile e dal 1 settembre al 31 ottobre . Per i Periti non sono previste specifiche finestre temporali per le nuove iscrizioni.